Art. 95
Regolamento

Art. 95

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In vigore dal 21 set 1890
È permessa soltanto la vendita del latte intero, di quello scremato o del centrifugato una scritta fissa sul corpo del recipiente che lo contiene dovrà indicare questa qualità del latte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-95