Art. 94
Regolamento

Art. 94

94 / 168
In vigore dal 21 set 1890
I recipienti che servono a portare il latte dalla campagna nei comuni per la vendita, dovranno avere una scritta fissa, ben chiara, indicante il nome del proprietario, ed il luogo di provenienza del latte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-94