Regolamento
Art. 9
9 / 168In vigore dal 21 set 1890
I pubblici macelli dovranno essere costrutti in località adatta e in modo da soddisfare completamente le esigenze igienico-sanitarie e quelle del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-9