Art. 88
Regolamento

Art. 88

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In vigore dal 21 set 1890
Immediatamente prima della mungitura, la persona che la deve praticare si laverà con cura le mani con acqua e sapone, sciacquandole possibilmente in seguito con soluzione di acido borico al 3 per cento. La stessa soluzione servirà pure utilmente per lavare le mammelle delle vacche ed in specie i capezzoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-88