Regolamento
Art. 87
87 / 168In vigore dal 21 set 1890
La mungitura non potrà farsi da persona ammalata o da poco convalescente per malattia contagiosa od avente piaghe o lesioni qualsiansi alle mani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-87