Art. 87
Regolamento

Art. 87

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In vigore dal 21 set 1890
La mungitura non potrà farsi da persona ammalata o da poco convalescente per malattia contagiosa od avente piaghe o lesioni qualsiansi alle mani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-87