Art. 82
Regolamento

Art. 82

82 / 168
In vigore dal 21 set 1890
Se una vacca si ammala il proprietario dovrà darne immediato avviso all'autorità municipale, la quale farà tosto eseguire apposita visita da un veterinario. Se trattasi di malattia non comunicabile l'animale sarà tenuto in osservazione od in cura sino a completa guarigione, lasciando in ogni caso al giudizio del veterinario comunale l'opportunità di separarlo o no dagli altri animali, e di permetterne o meno l'uso del latte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-82