Art. 8
Regolamento

Art. 8

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In vigore dal 21 set 1890
La direzione e l'ispezione sanitaria dei macelli pubblici devono essere affidate a veterinari, i quali diano prova di possedere le cognizioni pratiche necessarie, o, in mancanza di questi, all'ufficiale sanitario locale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-8