Regolamento
Art. 71
71 / 168In vigore dal 21 set 1890
È proibito l'impiego delle sostanze coloranti, anche non nocive, allo scopo di fare apparire come freschi crostacei, pesci e molluschi in istato di incipiente alterazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-71