Art. 68
Regolamento

Art. 68

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In vigore dal 21 set 1890
Tanto la selvaggina a pelo che quella a piuma dovrà portare evidenti le traccie dell'avvenuta uccisione, escludendo dal consumo quella morta per malattia o che si trovasse in via di putrefazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-68