Art. 67
Regolamento

Art. 67

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In vigore dal 21 set 1890
La selvaggina destinata all'alimentazione dovrà pure sottostare alla visita sanitaria, in ispecie quella a pelo, come: cignale, capriolo, cervo, daino e lepre, specie in rapporto alla possibilità che tali animali siano colpiti da malattie che affettano gli animali da macello.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-67