Art. 66
Regolamento

Art. 66

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In vigore dal 21 set 1890
Non si potranno mettere in vendita conigli magri, vecchi od affetti da psorospermosi o da altre malattie, e così pure le cavie (nelle istesse condizioni) destinate al consumo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-66