Art. 64
Regolamento

Art. 64

64 / 168
In vigore dal 21 set 1890
Sono soggetti a speciale sorveglianza dell'autorità sanitaria i mercati e gli spacci di pollame in genere, allo scopo di sequestrare e distruggere i polli morti per malattia, quelli molto deteriorati pel trasporto od in istato di incipiente putrefazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-64