Art. 57
Regolamento

Art. 57

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In vigore dal 21 set 1890
Per la preparazione dei cosidetti sanguinacci, salami di fegato e salciccie, facilmente alterabili, in ispecie nella stagione estiva, non si adoperano visceri conservati o sangue stantio, al di là cioè di 24 ore della loro estrazione dal corpo degli animali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-57