Art. 56
Regolamento

Art. 56

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In vigore dal 21 set 1890
Le intestina degli animali adoperate per l'insaccamento delle carni dovranno essere sane, convenientemente lavate e disinfettate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-56