Art. 55
Regolamento

Art. 55

55 / 168
In vigore dal 21 set 1890
Nella confezione delle carni insaccate non si potranno mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, se tale mescolanza non sia stata approvata dall'autorità sanitaria e dichiarata in commercio nei modi di cui in appresso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-55