Art. 54
Regolamento

Art. 54

54 / 168
In vigore dal 21 set 1890
Nessun animale potrà essere macellato e nessuna carne introdotta in detti laboratori senza avere subita un'accurata visita sanitaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-54