Regolamento
Art. 54
54 / 168In vigore dal 21 set 1890
Nessun animale potrà essere macellato e nessuna carne introdotta in detti laboratori senza avere subita un'accurata visita sanitaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-54