Regolamento
Art. 53
53 / 168In vigore dal 21 set 1890
Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni stabilite pei macelli privati e pegli spacci di carni, non che a quelle altre che verranno indicate dall'ufficiale sanitario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-53