Art. 50
Regolamento

Art. 50

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In vigore dal 21 set 1890
Ai luoghi di deposito e di conservazione ed agli spacci di carni, saranno fatte frequenti e improvvise visite sanitarie, e le carni riscontratevi prive dei voluti contrassegni di sanità e di provenienza verranno sequestrate e trattate come carni sospette e di contrabbando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-50