Art. 5
Regolamento

Art. 5

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In vigore dal 21 set 1890
È proibito di fabbricare, vendere, o ritenere per vendere sostanze alimentari in forma eguale od analoga ad oggetti di uso comune, coi quali ne possano perciò essere scambiate per inavvertenza, così da derivarne pericolo o nocumento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-5