Regolamento
Art. 48
48 / 168In vigore dal 21 set 1890
Nella stagione estiva, in ispecie, le carni negli spacci saranno coperte da panni nettissimi e saranno tenute in locali ben puliti, freschi, aereati ed oscuri, affine di impedire l'avvicinarsi ed il depositarsi su di esse d'insetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-48