Art. 41
Regolamento

Art. 41

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In vigore dal 21 set 1890
Quando ne sia il caso, il visitatore delle carni dovrà assicurarsi della loro incolumità coll'esame microscopico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-41