Art. 4
Regolamento

Art. 4

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In vigore dal 21 set 1890
A termini del citato del regolamento è pure proibito di vendere, senza prevenirne il compratore, un prodotto alimentare o una bevanda qualunque da cui siasi sottratto in tutto od in parte un costituente di valore alimentare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-4