Art. 37
Regolamento

Art. 37

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In vigore dal 21 set 1890
Tanto le carni, quanto i visceri maggiori ammessi al consumo, dovranno essere marcati in più parti con un timbro circolare a pattina nera (meglio a fuoco) costituito da una lettera corrispondente alla specie dell'animale; come: B (bovini), B F (bufalini), E (equini), 8 (suini), O (ovini) e, quando sia possibile, portante anche la data della macellazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-37