Art. 36
Regolamento

Art. 36

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In vigore dal 21 set 1890
In prova dell'avvenuta visita, il veterinario rilascerà all'interessato un certificato, da staccarsi da apposito registro a madre e figlia, portante la data, il nome del proprietario, la specie dell'animale, l'esito della visita e la firma del visitatore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-36