Art. 35
Regolamento

Art. 35

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In vigore dal 21 set 1890
Ultimata la macellazione e la preparazione dell'animale, nessuna parte di esso potrà esportarsi dal macello, od essere smerciata senza prima avere subito la visita sanitaria e la relativa bollatura.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-35