Art. 34
Regolamento

Art. 34

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In vigore dal 21 set 1890
L'insufflazione di aria nel connettivo sottocutaneo, allo scopo di facilitare il distacco della pelle, non potrà farsi che con mezzi meccanici e con aria filtrata attraverso a bambagia, così pure per il gonfiamento dei polmoni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-34