Art. 32
Regolamento

Art. 32

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In vigore dal 21 set 1890
Per l'esazione dei diritti sanciti dalla legge sul dazio interno di consumo delle carni, si adotteranno sistemi tali, che non diano pretesto ai proprietari degli animali di sottoporli a sevizie allo scopo di diminuire l'importo della relativa tassa. A tale intento nei regolamenti locali comunali sarà escluso il sistema di applicazione del dazio sugli animali a peso vivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-32