Art. 30
Regolamento

Art. 30

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In vigore dal 21 set 1890
A termini dell'ultimo paragrafo del citato del regolamento, i visceri trovati affetti, in punti limitati, da malattie o da parassiti, verranno distrutti in totalità, evitandone pure assolutamente la somministrazione ad altri animali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-30