Art. 29
Regolamento

Art. 29

29 / 168
In vigore dal 21 set 1890
Gli animali affetti da actinomicosi, se questa è limitata ad un organo deve essere solo questo distrutto, se è diffusa deve l'animale essere trattato come all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-29