Regolamento
Art. 29
29 / 168In vigore dal 21 set 1890
Gli animali affetti da actinomicosi, se questa è limitata ad un organo deve essere solo questo distrutto, se è diffusa deve l'animale essere trattato come all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-29