Art. 23
Regolamento

Art. 23

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In vigore dal 21 set 1890
È lasciato al prudente giudizio del veterinario il determinare in tali casi se, e quali parti dell'animale debbono essere ammesse al consumo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-23