Art. 22
Regolamento

Art. 22

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In vigore dal 21 set 1890
Gli animali uccisi per meteorismo; quelli morti per emorragie interne, o per lesioni traumatiche od accidentali (per fulmine, scottature nei casi d'incendio, ecc.); o affetti da cancrena, da afta epizootica, da tetano, da pleuro-pneumonite essudativa contagiosa, da pericardite o cardite traumatica, da reumatismo muscolare od articolare, da pleurite, da polmonite o da altre malattie esterne od interne, si potranno ammettere alla macellazione, previa accurata visita sanitaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-22