Art. 166
Regolamento

Art. 166

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In vigore dal 21 set 1890
Nella preparazione dei saponi, dei cosmetici e delle altre materie adoperate per pulire o tingere la pelle, i capelli o la barba, o per ripulire o conservare i denti, è vietato l'impiego dei colori nocivi enumerati negli elenchi pubblicati dal Ministero dell'interno a termine dell' della legge 22 dicembre 1888. Questa disposizione non è applicabile al solfato di bario (spato pesante), al solfuro di cadmio, all'ossido di zinco, al solfuro di zinco, come pure al rame, allo stagno, allo zinco ed alle loro leghe, in forma di polvere di cipria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-166