Regolamento
Art. 165
165 / 168In vigore dal 21 set 1890
Nelle fabbriche, negli esercizi pubblici e negli spacci di derrate alimentari e di bevande, gli utensili devono essere tenuti colla massima nettezza. Per preparare, avvolgere, contenere, travasare, misurare, pesare sostanze alimentari e vivande non si possono adoperare recipienti od oggetti non conformi alle disposizioni dell'articolo precedente ed a quelle contenute negli elenchi dei colori nocivi pubblicati dal Ministero dell'interno a termine dell' della legge 22 dicembre 1888.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-165