Art. 159
Regolamento

Art. 159

159 / 168
In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita di cioccolato (polvere di semi di Theobroma cacao e zucchero) sofisticato con calce, ocra o con altri materiali vegetali o minerali indigeribili o nocivi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-159