Art. 156
Regolamento

Art. 156

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In vigore dal 21 set 1890
È pure proibita la vendita: a) del caffè crudo in grani colorati con sostanze nocive; b) del caffè, torrefatto o macinato, che sia avariato o misto con polvere di caffè esaurito o con polveri estranee.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-156