Regolamento
Art. 156
156 / 168In vigore dal 21 set 1890
È pure proibita la vendita:
a) del caffè crudo in grani colorati con sostanze nocive;
b) del caffè, torrefatto o macinato, che sia avariato o misto con polvere di caffè esaurito o con polveri estranee.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-156