Art. 155
Regolamento

Art. 155

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In vigore dal 21 set 1890
È proibito di dare il nome di caffè o di vendere con questa designazione una sostanza in grano od in polvere non costituita esclusivamente dal prodotto dell'albero del caffè (Coffea arabica).
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-155