Art. 149
Regolamento

Art. 149

149 / 168
In vigore dal 21 set 1890
È inoltre vietato di vendere acquavite, rhum, cognac, kirsch, arrac, liquori, tinture ed essenze contenenti acido cianidrico in dose nociva, acidi minerali, metalli tossici, materie coloranti nocive, alcool metilico, acido picrico, gomma gutta e droghe medicinali a dose di rimedio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-149