Art. 144
Regolamento

Art. 144

144 / 168
In vigore dal 21 set 1890
Non è permessa l'aggiunta alla birra di sostanze estranee (come per esempio: solfiti, acido salicilico, acido borico, acido ossalico, glicerina, ecc.) sia a scopo di conservazione che ad altro scopo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-144