Regolamento
Art. 143
143 / 168In vigore dal 21 set 1890
Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue, come: trucioli di faggio o di quercia, il legno di noce avellana, la colla di pesce, la gelosa (agar agar), l'allumina il fosfato di calce, ecc.
Per la colorazione della birra non deve impiegarsi altro che la materia colorante proveniente dal malto torrefatto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-143