Art. 141
Regolamento

Art. 141

141 / 168
In vigore dal 24 gen 1891
È parimenti vietata la vendita dei vini contenenti una quantità di solfati maggiore di quella corrispondente a 2 gr. per litro di solfato potassico. Pei vini di lusso molto alcoolici (come il marsala e simili) è mantenuta in via temporanea la disposizione della circolare ministeriale in data 24 ottobre 1887.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 28 dicembre 1890, n. 7354 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Pei vini di lusso molto alcoolici (come il marsala e simili) di cui all'art. 141 del regolamento su citato, e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1896 il vigore della disposizione, concernente la gessatura, contenuta nella circolare ministeriale 24 ottobre 1887".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-141