Art. 135
Regolamento

Art. 135

135 / 168
In vigore dal 21 set 1890
È vietata la vendita di sciroppi, canditi, polpe, marmellate e succhi vegetali: a) alterati; b) colorati con sostanze diverse da quella naturale del frutto col quale sono preparati; c) contenenti composti di metalli tossici, saccarina, glicerina, acido ossalico, od agenti di conservazione quali acido borico, salicilico, ecc.; d) falsificati per sostituzione del frutto, come della sostanza gelatinosa, della materia colorante o dell'essenza del frutto stesso o del succo vegetale sotto la cui denominazione si vende il prodotto.
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