Regolamento
Art. 135
135 / 168In vigore dal 21 set 1890
È vietata la vendita di sciroppi, canditi, polpe, marmellate e succhi vegetali:
a) alterati;
b) colorati con sostanze diverse da quella naturale del frutto col quale sono preparati;
c) contenenti composti di metalli tossici, saccarina, glicerina, acido ossalico, od agenti di conservazione quali acido borico, salicilico, ecc.;
d) falsificati per sostituzione del frutto, come della sostanza gelatinosa, della materia colorante o dell'essenza del frutto stesso o del succo vegetale sotto la cui denominazione si vende il prodotto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-135