Regolamento
Art. 133
133 / 168In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita dello zucchero sofisticato con glucosio, saccarina od altre sostanze organiche o minerali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-133