Art. 131
Regolamento

Art. 131

131 / 168
In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita del miele alterato o naturalmente nocivo o sofisticato con acqua, zucchero di fecola, melasse, destrina, saccarina, o con altre sostanze organiche o minerali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-131