Art. 129
Regolamento

Art. 129

129 / 168
In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita di conserve alimentari: a) preparate con sostanze animali o vegetali avariate; b) che abbiano subito successivamente un processo di alterazione; c) addizionate con sostanze di valore alimentare o commerciale minore di quella di cui la conserva porta il nome, quando la miscela non sia chiaramente indicata; d) addizionati di acidi minerali liberi, di glucosio impuro, di glicerina, di saccarina, di essenze nocive o di altre sostanze pure nocive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-129