Regolamento
Art. 128
128 / 168In vigore dal 21 set 1890
La vendita dei funghi non può farsi che nei siti indicati dall'autorità comunale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-128