Regolamento
Art. 121
121 / 168In vigore dal 21 set 1890
È vietata la vendita del pane fabbricato colle farine di cui all'articolo precedente, mal lievitato o mal cotto, fermentato, ammuffito, o comunque alterato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-121