Art. 12
Regolamento

Art. 12

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In vigore dal 21 set 1890
Dovranno avere inoltre speciali locali per uffici amministrativi e di ispezione, fra cui una tettoia aperta per l'esame degli animali in vita, ed una stanza bene illuminata per l'esame microscopico delle loro carni, con tutti gli strumenti, apparecchi e reagenti necessari.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-12