Art. 119
Regolamento

Art. 119

119 / 168
In vigore dal 21 set 1890
I grani impuri od avariati secondo gli articoli precedenti che si vogliono vendere per alimentazione degli animali domestici, debbono essere annunziati come tali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-119