Art. 117
Regolamento

Art. 117

117 / 168
In vigore dal 21 set 1890
Le mescolanze di olii di oliva con quelli di altra derivazione devono essere poste in commercio col nome di questi ultimi. La stessa indicazione dovrà trovarsi sui libri, fatture, polizze di carico, ecc.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-117