Art. 115
Regolamento

Art. 115

115 / 168
In vigore dal 21 set 1890
Non è permesso mettere in commercio col nome di olio o di grasso, seguito dalla designazione di derivazione o provenienza, un prodotto diverso da quello indicato con tale denominazione, od un prodotto guasto o sofisticato con sostanze estranee che ne diminuiscano il potere alimentare o che siano per sè medesime nocive.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-115